Imprese: dal 31 marzo 2025 scatta l’obbligo assicurativo a copertura dei danni da calamità naturali

Confermata con la legge di conversione del Decreto c.d. Milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024, n. 102 legge 21 febbraio 2025, n. 15) la proroga al 31 marzo 2025 del termine, entro cui le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo registro, hanno l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, con la sola eccezione di quelle operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, per le quali il termine è stato esteso fino al 31 dicembre 2025. Tale obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) si riferisce ai contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da catastrofi naturali quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Con il decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 (G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025) in vigore dal 14 marzo 2025 sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali: entro il 31 marzo 2025 le imprese assicuratrici dovranno adeguare i testi delle polizze assicurative di nuova emissione, mentre in caso di polizze già in essere, l’adeguamento è previsto dal primo rinnovo o dal primo quietanzamento utile.